
Secondo la norma, l’avviso può essere inoltrato solo via raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.
Con la promozione dell’impiego della mail ordinaria, gli amministratori di condominio si sono posti il quesito di usufruire di tale strumento di comunicazione per convocare le varie assemblee. Il Tribunale di Cosenza ha risposto a tale interrogativo con la sentenza 1560/2022.
Quando è valida la convocazione via posta elettronica
Il Tribunale calabrese sottolinea come l’avviso di assemblea condominiale possa essere comunicato ai condomini solo attraverso raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, come specificato all’interno del Codice civile. Tuttavia lo strumento della mail ordinaria viene ritenuto valido nel caso in cui il destinatario abbia espresso il consenso di ricevere la notifica di convocazione assembleare attraverso posta elettronica, costituendo anche una prova di lettura da parte del privato stesso.
Non vale il messaggio di conferma di apertura della mail
Il Tribunale di Roma si è espresso con una sentenza pubblicata il 29 gennaio 2019, affermando che la mail può essere considerata come sistema di controllo effettivo, solo nel caso in cui i fatti non siano contestati dal condomino. Se viene negata la ricezione dell’email, dovrà essere compito dell’amministratore provare che tale messaggio sia stato recepito correttamente e nei tempi stabiliti.
Per quanto riguarda la mail ordinaria, questa presenta un problema non secondario in quanto non mostra la verifica di consegna; mentre la posta elettronica certificata produce un riscontro di ricevimento con valore legale.
Nessuna delega per l’amministratore
Altro tema di diffuso interesse è stato preso in esame dal Tribunale di Cosenza: l’amministratore di condominio non può in nessun caso concedere deleghe per la partecipazione alle assemblee. Tale norma non presenta quesiti interpretativi o applicativi, se non nel caso in cui l’amministratore sia al tempo stesso un condomino. Il Tribunale di Cosenza è intervenuto affermando che l’emissione di deleghe all’amministratore è vietato senza eccezioni, per qualunque tipologia di assemblea, in quanto sarebbe troppo lampante il conflitto di interesse. Quindi anche se l’amministratore dovesse essere condomino tale divieto resta sempre in vigore, impedendogli di emettere qualsiasi tipo di delega.