LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: COME E QUANDO INVIARE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le linee guida utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale per tutti i committenti che operano in qualità di imprenditori, i quali risultano essere ad oggi gli unici interessati.
Come e quando deve essere effettuata la comunicazione?
La nuova disposizione, vigente a partire dal 21 dicembre 2021, prevede l’obbligo di comunicarel’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale(ex articolo 2222 c.c.).
L’adempimento coinvolge tutti quei lavoratori che si obbligano a compiere, a fronte di un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolodi subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav).
In pratica la nuova disposizione coinvolge tutti quei rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata (così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).
La nuova norma è inserita all’interno dell’art. 13, della legge n. 215/2021, di conversione del decreto Fisco-Lavoro(D.L. n. 146/2021).
La finalità del legislatore attraverso il nuovo adempimento è quella di svolgere una attività di monitoraggio e per contrastare forme elusivenell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Quali rapporti vanno comunicati
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).
Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione dovrà essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla data indicata nella lettera di incarico.
Come va effettuata la comunicazione
La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.
A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).
Ad oggi, la comunicazione doveva essere effettuata attraverso l’invio di una e-mailallo specifico indirizzo di posta elettronica ordinario messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale in attesa che in questi giorni il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento.
Cosa va scritto nella comunicazione
La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
§  i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
§  i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
§  la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
§  una sintetica descrizione dell’attività;
§  l’ammontare del compenso pattuito tra le parti (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);
§  la data di avvio delle prestazioni occasionali;
§  l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all’email, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta.
Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Sanzioni per mancate o tardive comunicazioni
In caso di mancata o tardiva comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004.
La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.
L’ispettorato del lavoro, con la circolare n. 29/2022, ha fornito una interpretazione della norma in questione (art. 13 DL 146/2021) in senso restrittivo.
Infatti, anche se la norma fa genericamente riferimento all’obbligo di comunicazione del committente, l’ispettorato ha precisato che “l’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.”
Il Condominio, di conseguenza, non operando in qualità di imprenditore, non è – secondo l’interpretazione dell’ispettorato nazionale del lavoro – soggetto all’obbligo di comunicazione.
Si ritiene che si possa seguire l’interpretazione esposta nella circolare citata in quanto fornita dallo stesso ente a cui occorrerebbe inoltrare la comunicazione e che è titolato della potestà sanzionatoria.

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