L’assemblea rappresenta l’organo di riferimento espressione della volontà condominiale e, in quanto tale, può deliberare su qualsiasi argomento decisivo per la gestione del condominio, dei suoi spazi comuni e delle relazioni giuridiche tra i condomini relative all’impiego di tali spazi.
Un esempio di una certa rilevanza dei poteri assembleari riguarda la possibilità di deliberare l’autorizzazione alla sottoscrizione di un qualsiasi contratto che impegni sia il patrimonio condominiale che quello dei singoli condomini.
L’assemblea può anche intervenire in via successiva, in particolare con riferimento alla possibilità di approvare eventuali spese ordinarie o straordinarie (a condizione che non siano voluttuarie e gravose) sostenute dall’amministratore in assenza di un’autorizzazione preventiva dell’assemblea stessa.
Discorso diverso vale in relazione ai riparti delle spese tra i condomini: in relazione a ciò, l’assemblea può soltanto verificare ed applicare i criteri stabiliti in merito dalla legge e non può, invece, derogarvi con la propria volontà. In caso contrario, la deliberazione sarà annullabile entro 30 giorni.
Un altro punto su cui la volontà assembleare incontra un limite nella legge riguarda la possibilità di costituire un fondo condominiale per far fronte a spese future che, al momento, non siano né determinate, né determinabili.
Di conseguenza, non si può andare oltre le previsioni di spesa annuali e onerare i condomini con spese che non possiedano carattere di urgenza e peculiarità.