Le nuove agevolazioni della legge di Bilancio 2021

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Con la recente Legge di bilancio 2021 (L.178/2020), il Legislatore ha proposto alcune forme di agevolazione contributiva tese al sostegno occupazionale, al fine di aiutare i datori di lavoro nella ripartenza dopo la fine della crisi pandemica. In particolare i commi da 10 a 19 della legge n. 178/2020, prevedono sgravi contributivi in riferimento all’assunzione di giovani under 35 e verso l’occupazione femminile.

Per ciò che attiene l’assunzione degli under 35, l’art. 1 si occupa delle agevolazioni che tendono a favorire l’occupazione dei giovani attraverso le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e le trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Destinatari del provvedimento sono i giovani che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento della instaurazione concreta del rapporto o della trasformazione), mentre non vengono computati all’interno dell’agevolazione i contratti di apprendistato, i rapporti di lavoro domestico, il contratto a tempo indeterminato intermittente, nonché tutti i rapporti non aventi natura subordinata. 

Il beneficio viene riconosciuto nella misura del 100% sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro l’anno, riparametrato ed applicato su base mensile con esclusione dei premi e contributi INAIL. Per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

Tale sgravio contributivo, come indicato al comma 12, spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione del personale, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, oppure a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Altro requisito necessario per usufruire del beneficio è che il giovane, in tutta la sua vita lavorativa pregressa, non sia stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. In pratica dunque, non deve aver mai avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto intermittente, apprendistato che si è risolto prima della qualificazione e rapporto di lavoro domestico.

In riferimento all’occupazione femminile, i commi da 16 a 19 della l. 178/2020 prevedono un particolare beneficio per i datori di lavoro che assumeranno donne nel biennio 2021-2022. Riprendendo e estendendo quanto già previsto dalla legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero), il Legislatore introduce uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino a un importo massimo di 6mila euro annui.

L’agevolazione spetta alle donne lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi, alle donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da ameno 6 mesi se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei fondi strutturali o, in alternativa, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere, ovvero le donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti.

Per quanto concerne la durata, l’esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente contratto a tempo determinato, per un periodo massimo di 18 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’incentivo inoltre viene riconosciuto, se le assunzioni portano ad un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti del datore di lavoro, rispetto alla media dei 12 mesi antecedenti, riparametrato per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale e al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate.

L’efficacia di entrambe le disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, all’autorizzazione della commissione europea.

Lo Studio Emmedue & Partners STP si è costituito nel dicembre 2017 con l’unione delle capacità professionali e delle più che decennali esperienze maturate precedentemente dai singoli soci. Lo staff è composto attualmente da quattro Consulenti del Lavoro, due praticanti e tre impiegate. Ci occupiamo di tutti gli aspetti relativi alla gestione del personale dipendente di ogni categoria di datori di lavoro, dal professionista all’industria manifatturiera, dall’azienda commerciale ai proprietari di fabbricati, ai datori di lavoro domestico

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