
In una recente sentenza di secondo grado si è ricordato, parlando di una tettoia installata su un giardino in proprietà esclusiva che in casi del genere, anche se si tratta di proprietà individuali, il condomino deve informare preventivamente l’amministratore e l’assemblea. Egli, inoltre e indipendentemente da ciò, non può realizzare opere che ledano la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dell’edificio o che siano vietate dal regolamento di condominio. Il condomino, comunque, avrà la possibilità di rivolgersi all’assemblea, la quale potrà fornire il consenso (non revocabile) alla realizzazione dell’opera.