
Con la riforma del 2019 in materia di sicurezza antincendio sono stati introdotti i cosiddetti “livelli di prestazione” basati sull’altezza degli edifici. Questi 4 livelli, che comprendono edifici di altezza minima pari a 12 metri, prevedono diverse misure di sicurezza, adeguatamente parametrate, alle quali i condominii (nella persona dell’amministratore) si devono uniformare al fine sia di evitare di incorrere in responsabilità di varia natura, sia, soprattutto, di ridurre al minimo i pericoli in caso di incendio, vista anche la sempre maggior presenza di possibili fonti di pericolo (si pensi alla recente proliferazione degli impianti fotovoltaici).