Bonus fiscali in condominio
Prima di addentrarci nelle specifiche caratteristiche di ogni singolo Bonus, è bene evidenziarechi ha diritto ad usufruirne. L’agevolazione, infatti, non spetta soltanto ai proprietari ma anche ai titolari di diritti reali o personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che, perciò, ne sostengono le relative spese:
- nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative;
- imprenditori individuali, limitatamente agli immobili non rientranti tra i beni strumentali;
- soggetti indicati dall’art. 5 dei Tuir.
Hanno inoltre il diritto a godere delle detrazioni, a condizione che sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare, entro il terzo grado di parentela e componente del medesimo nucleo familiare del proprietario;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile;
- il componente dell’unione civile (legge n. 76/2016);
- il convivente more uxorio.
L’amministratore di condominio rilascia una certificazione nella quale sono presenti le spese straordinarie sostenute durante l’intero anno in riferimento agli interventi oggetto di bonus. Ogni spesa verrà poi suddivisa, di prassi, secondo la quota millesimale di appartenenza di ciascuna unità immobiliare; in caso di comproprietari e di mancata comunicazione contenente una specifica indicazione (attinente alle possibilità specificate precedentemente), l’amministratore ripartirà le spese
relative all’unità immobiliare in base alla quota di proprietà di ogni singolo soggetto.
Il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale detraibile ed a 96.000,00 € l’importo massimo di spesa ammessa per ogni unità immobiliare e la scadenza è stata, in ultimo, prorogata al 31 Dicembre 2020.
E’ opportuno sottolineare che dal 2018 è stato introdotto, inoltre, l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati anche per le ristrutturazioni edilizie.
I benefici fiscali connessi alle detrazioni non si limitano alla detrazione Irpef, bensì consentono l’accesso all’utilizzo di un’Iva ridotta dal 22 % al 10% e la possibilità di portare in detrazione gli interessi passivi aventi ad oggetto mutui stipulati per interventi sull’abitazione principale.
Le detrazioni aventi ad oggetto gli interventi effettuati su parti comuni di edifici residenziali spettano ad ogni singolo condomino in base alla quota millesimale o secondo altri criteri applicabili.
Tali detrazioni, seguendo sempre un principio di cassa, hanno come data di riferimento quella presente sul bonifico effettuato come saldo della fattura.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia su parti comuni oggetto di detrazione comprendono anche quelli di manutenzione ordinaria che, invece, sulle proprietà private non sono soggetti a tale bonus.
Rientrano, inoltre, tra quelli agevolabili gli interventi relativi a:
- ricostruzione di immobili danneggati a seguito di eventi calamitosi
- eliminazione di barriere architettoniche
- installazione di impianti di prevenzione di furti o atti illeciti
Ecobonus
La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus). Restano, comunque, alcuni punti fermi relativi a:
- la riduzione al 50% della percentuale di detrazione delle spese attinenti agli infissi, alle schermature solari e alla sostituzione di impianti di riscaldamento a condizione che l’efficienza delle caldaie sia non inferiore alla classe A
- la detrazione del 65% e fino a 100.000,00 € per l’acquisto di micro-cogeneratori in sostituzione dei vecchi impianti;
- la detrazione riguardante gli impianti di climatizzazione ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
E’ possibile quindi usufruire, esclusivamente per gli interventi su parti comuni, di una detrazione che va dal 70% al 75%, da calcolare sull’ammontare delle spese non superiore a 40.000,00 € per ciascuna unità immobiliare.
Il risparmio energetico, per usufruire dell’Ecobonus, dovrà essere certificato da un tecnico competente che, nella sua relazione, deve specificare i valori di trasmittanza sia originari che post-intervento.
Ecobonus e bonus ristrutturazioni non sono cumulabili per le medesime spese, è permessa la cumulabilità solo con bonus regionali, provinciali e comunali.
Sono previsti limiti di detrazione (non di ammontare complessivo delle spese) per ciascuna tipologia di intervento.
Per gli interventi su parti comuni il limite della detrazione a 40.000,00 € è inteso come detrazione massima per ogni unità immobiliare, senza un tetto massimo alla spesa complessiva.[/pt_text]
Il decreto legge n°63/2013 ha introdotto il cosiddetto Sisma Bonus, esclusivamente rivolto agli interventi antisismici su edifici esistenti, con percentuali maggiori di detrazione.
Le detrazioni concesse variano in base ai risultati ottenuti con l’esecuzione dei lavori e alla zona sismica in cui è ubicato l’immobile.
La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000,00 € per unità immobiliare e per ciascun’anno, e dev’essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese.
Inoltre è bene specificare che qualora gli interventi siano realizzati a cavallo di 2 anni, ma siano parte dello stesso intervento, si dovrà comunque non superare la quota limite di 96.000,00 €.
La detrazione è concessa a seguito di una relazione del professionista abilitato contenente la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella dopo l’esecuzione dell’intervento.
Per quanto riguarda gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni degli edifici
condominiali sono previste detrazioni più elevate: 75% (invece che 70%) sulle spese sostenute per il passaggio ad una classe di rischio inferiore, ed 85% (invece di 80%) quando si passa a due classi di rischio inferiori.
L’importo massimo delle spese ammesse alla detrazione in condominio va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze.
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione esclusivamente per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali presenti nelle zone sismiche 1-2-3. Questa nuova detrazione viene rilasciata a seguito di interventi congiunti di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico. Perciò l’ammontare delle spese viene aumentato a 136.000,00 € per unità immobiliare, divisi
per 10 rate annuali.
Il Decreto Milleproroghe 2020 ha rinnovato il bonus verde introdotto dalla scorsa manovra finanziaria che prevede una detrazione del 36% fino a 5.000,00 € per chi effettua lavori di sistemazione del verde su aree di pertinenza delle unità immobiliari e anche questa detrazione prevede 10 rate annuali di pari importo.
Requisito fondamentale per accedere al bonus verde è la non ordinarietà dell’intervento, ossia si devono sostenere lavori di sistemazione ex-novo o di radicale rinnovamento.
Utilizzo denaro contante
Il Decreto fiscale 124/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha previsto una nuova riduzione dei limiti previsti per i pagamenti effettuati attraverso contanti.
La soglia per ogni singola operazione, attualmente, è di 3.000 euro, dal 2020 calerà a 2.000 euro, fino al raggiungimento nel 2022 i 1.000 euro.
Anche in ambito condominiale, tale previsione legislativa ha interesse. È doveroso premettere che nel settore condominiale, la totalità delle movimentazioni economiche relative a rapporti contrattuali e commerciali in essere tra il condominio e i propri fornitori di beni e servizi rientrano nelle previsioni legislative della normativa antiriciclaggio.
Bonus facciate
Un nuovo bonus introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 è il Bonus Facciate: esso fa riferimento ad interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici ubicati esclusivamente nelle zone A e B.
Tale bonus prevede una detrazione del 90% delle spese sostenute senza nessun limite totale di spesa ed il recupero avviene in 10 quote annuali.[/pt_text]
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