
Ai sensi del codice civile, nel momento della accettazione del mandato e ad ogni sua conferma l’amministratore è tenuto ad informare i condòmini sulla entità del proprio compenso e costoro, riuniti in assemblea, devono accettarlo deliberando a favore, pena la nullità della nomina stessa.
L’importo chiesto dall’amministratore deve intendersi omnicomprensivo, salvo le contestuali richieste di integrazione che, però, devono essere approvate specificamente dall’assemblea (non, quindi, inserite ed approvate in seno al consuntivo) ed essere riferite ad attività straordinarie, non rientranti nelle mansioni generiche dell’ufficio, già coperte dal compenso proposto inizialmente.