
La Cassazione ha recentemente ribadito che l’assemblea condominiale non può addossare ad uno o più condomini le spese inerenti parti di proprietà esclusiva (nel caso di specie di trattava della rimozione di una canna fumaria dalle parti condominiali), almeno che non sia accertata giudizialmente una responsabilità che comporti un onere di ripristino. Questa considerazione si fonda su due ordini di motivi: il primo riguarda i soggetti, ossia il fatto che le spese o sono comuni e quindi devono, di regola, essere ripartire in base ai vari criteri, oppure sono esclusive e allora non si pone un problema di ripartizione.
L’altro motivo, invece, attiene all’oggetto che, in questo caso, non era di proprietà comune ma esclusiva, precludendo, quindi, in radice qualsiasi competenza a deliberare da parte dell’assemblea.