LIMITI ALLO SCONTO IN FATTURA

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Se l’accordo tra il fornitore e il contribuente che effettua gli interventi detraibili al 110% prevede di trasferire tutto il credito d’imposta al fornitore stesso, non è possibile optare per lo sconto in fattura. Deve invece essere seguita la strada della cessione del credito, oppure, in alternativa, della complicata operazione dello sconto in fattura seguita poi dalla cessione del credito residuo in capo al contribuente.

Se il contribuente, invece, decidesse di trasferire il credito ad un soggetto diverso rispetto al fornitore, ad esempio, la banca, lo «sconto in fattura» non sarebbe possibile, si dovrebbe scegliere obbligatoriamente la cessione del credito e la detrazione fiscale si dovrebbe generare, per il suo importo complessivo, in capo al contribuente, tramite il pagamento del 100% della fattura del fornitore con un bonifico «parlante». Solo a questo punto sarebbe possibile perfezionare la cessione del credito al cessionario, la quale potrebbe essere preceduta dalla stipula di un contratto di cessione del credito, che sia condizionato alla sua «generazione». Solo con il credito generato dal bonifico «parlante» del 100%, infatti, sarebbe possibile inviare l’apposita comunicazione dell’opzione alle Entrate e ottenere il pagamento del prezzo del credito da parte del cessionario. Infine, nulla vieta di effettuare un pagamento anticipato del prezzo del credito o una compensazione tra questo e le rate dell’eventuale mutuo stipulato con la banca-cessionaria.

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