Lo stalking condominiale: cosa è, e come difendersi

0

Il nostro ordinamento, con la recente introduzione dell’art. 612 bis del codice penale, punisce colui che “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”
Si tratta del reato di atti persecutori o, come si dice nel linguaggio corrente, derivante dall’inglese: stalking.
Questa figura di reato è stata introdotta inizialmente a tutela delle persone, soprattutto di sesso femminile, che subivano comportamenti persecutori ripetuti e intrusivi, come minacce, pedinamenti, molestie, telefonate o attenzioni indesiderate.
Con la sentenza 20895/11, la Corte di Cassazione ha esteso tale figura di reato anche alla comunità condominiale, allorquando un soggetto compia reiteratamente atti persecutorii o minatori nei confronti di uno o più condomini.
Può capitare, infatti, all’interno di comunità che si trovano a condividere spazi e beni comuni come quella condominiale, che ci sia qualcuno che, per una qualche forma di rivalsa, per affermare la propria supremazia, o semplicemente perché ha problemi psichici, si comporti in modo da creare disagio, timore ed addirittura costringere le sue vittime a modificare le proprie abitudini di vita per evitarlo.
Per citare degli esempi concreti, si pensi, a chi insulta o minaccia tutti quelli che transitano dall’androne condominiale, o che getta reiteratamente acqua od altra sporcizia sui panni stesi ad asciugare dei vicini, oppure che inserisca biglietti contenenti minacce nelle cassette postali all’interno del condominio.
Sono tutti atteggiamenti che, presi in sé, magari non sarebbero neppure particolarmente gravi, ma se reiterati nel tempo nei confronti di un condomino, dei suoi familiari o dei suoi ospiti, possono indurre a sentirsi minacciati, e costringere addirittura chi li subisce a modificare le proprie abitudini di vita.
Ciò detto, occorre però distinguere bene da comportamenti integranti il reato di stalking e comportamenti che, sebbene poco educati, non rientrano in questa casistica.
Ad esempio, l’avere una divergenza di opinioni in assemblea, un episodico litigio tra condomini, o altri piccoli episodi di maleducazione ed incuranza, non costituiscono stalking.
Riepilogando, quindi, perché si concretizzi una condotta integrante stalking, vi devono essere dei comportamenti di una certa gravità, che siano reiterati più volte nel tempo, e che causino nella vittima ansia, o timore per sé o per un proprio congiunto.
Quindi, se si è vittima di simili comportamenti da parte di un vicino di casa, come ci si può difendere?
Come primo passo, potrebbe essere utile raccontare quello che si subisce all’amministratore del condominio, o ad altri vicini, per capire se ci siano altre vittime che, in tal caso, potranno confrontarsi ed eventualmente affrontare insieme il problema.
Occorre, comunque, tener presente che l’amministratore non ha un’azione diretta nei confronti di un possibile stalker, in quanto solo la vittima può attivarsi direttamente.
Nel caso di stalking, la Legge, in alternativa alla querela, prevede una particolare forma di tutela anticipata: l’ammonimento orale emanato dal Questore nei confronti dello stalker.
Per ottenere tale provvedimento, la vittima deve rivolgersi alle Forze dell’Ordine (Carabinieri o Polizia) che, ascoltato il suo racconto, inoltreranno l’istanza di intervento al Questore territorialmente competente.
A questo punto, il Questore, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, emanerà un provvedimento di ammonimento orale nei confronti dello stalker, intimandogli di cessare immediatamente il suo comportamento persecutorio, ed informandolo che, nel caso in cui il comportamento non cessi, sarà attivato d’ufficio, nei suoi confronti, un procedimento penale per il reato di stalking ai sensi dell’art. 612 bis codice penale.
Se la vittima invece, volesse procedere direttamente con la querela, potrà presentarla – meglio se tramite avvocato – alle autorità competenti entro 6 mesi dalla verificazione dei fatti.
In tal caso, il Pubblico Ministero, se ritiene fondata la querela, rinvierà a giudizio lo stalker, che subirà quindi un procedimento penale, rischiando pene che vanno da 1 a 6 anni di reclusione, con diritto per la vittima ad essere risarcito dei danni subìti.
In conclusione, la vita condominiale non sempre è piacevole in quanto la condivisione di spazi comuni, e la vicinanza di altre persone, a volte maleducate ed incuranti del prossimo, può portare a divergenze, incomprensioni che, in qualche modo, bisogna cercare di tollerare; ma quando si verificano reiteratamente episodi gravi, e tali da indurre timore o ansia o pericolo per la propria incolumità, occorre sicuramente prendere dei provvedimenti e chiedere la tutela degli organi competenti, per evitare che episodi spiacevoli possano sfociare in episodi di ben più elevata gravità.

Avv. Mario Barellini