L’uso della cosa comune

0

Il c.c. riconosce a ciascun condomino il diritto di servirsi per il proprio interesse della cosa comune, apportando a proprie spese le modifiche necessarie ad un maggiore godimento della cosa, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Questo divieto è esteso al compimento di opere che rechino danni alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio, anche relativamente agli interventi sulle proprietà esclusive o destinate all’uso individuale del condomino.

La Corte di Cassazione ha ribadito, dal canto suo, che il parimenti uso altrui dei beni comuni non può intendersi in termini assoluta identità di utilizzazione poiché una lettura in tal senso, in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio della cosa comune. In pratica, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non possano fare parimenti uso della cosa comune, la, modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, poiché il limite al godimento di ciascun condomino è dato dagli interessi altrui, i quali costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto.

 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui