
Il bilancio condominiale, oltre a rappresentare un documento fondamentale ed imprescindibile per tutto l’ampio e complesso ventaglio di interventi della gestione ordinaria, il cui potere di spesa appartiene all’autonoma competenza dell’amministratore, rappresenta (nella sua forma preventiva), secondo giurisprudenza consolidata, il fondamento probatorio per operare la riscossione contributiva e poter beneficiare della clausola di immediata esecutorietà di un eventuale decreto ingiuntivo.
Dato che, appunto, il bilancio deve superare una prima approvazione nella sua forma preventiva ed una seconda approvazione nella sua forma consuntiva, i casi di mancata approvazione possono riguardare entrambe queste fasi ma, se nel caso di mancata approvazione (o impugnazione della deliberazione) del consuntivo, si continuerà a far riferimento al preventivo, visto anche che il primo rappresenta sostanzialmente una conferma del secondo, il mancato passaggio del preventivo comporta l’impossibilità per l’amministratore di coprire le spese della gestione ordinaria e di procedere con gli interventi d’urgenza (in questo secondo caso però, la responsabilità per le conseguenza ricadrebbe sui condomini). Egli, quindi, non può fare altro che convocare una nuova assemblea per far approvare il riparto delle spese, oppure rivolgersi ad un giudice e lasciare che sia lui a decidere, anche coattivamente, come procedere.