
Il portone d’ingresso è uno di quegli elementi che insistendo sulla facciata rappresenta certamente un tratto identificativo dello stabile condominiale e, in quanto tale, è espressamente incluso dal codice civile tra i beni di proprietà comune.
Nonostante la nomenclatura, questo elemento non assume le medesime “sembianze” in tutti i condomini, in quanto in alcuni casi questo è un vero e proprio portone (ad es. se l’edificio abitato affaccia direttamente sulla strada e non ha parcheggi o corti interni), mentre in altri casi questo può essere un cancello pedonale e/o carrabile.
Inoltre, essendo questo un elemento indefettibile dello stabile, altrettanto indefettibili (o meglio, obbligatori) sono gli interventi di manutenzione necessari alla sua conservazione e, più in generale, per il mantenimento del decoro architettonico complessivo, il cui costo verrà ripartito tra tutti in condomini in proporzione alle rispettive quote, salvo diversa pattuizione prevista dal regolamento condominiale. A tal fine, quindi, non avrà alcuna rilevanza il fatto che alcuni condomini usufruiscano di un accesso autonomo e diverso da quello oggetto di eventuali interventi, mentre ne avrà l’esistenza di una servitù di passaggio che farà gravare l’onere di partecipazione alle spese sui soggetti che ne beneficiano.