
Com’è ormai noto, le controversie in materia condominiale rientrano tra quelle per le quali è previsto l’obbligo della mediazione preventiva, pena l’impossibilità di poter proseguire un processo. In merito, una questione oggetto di interpretazione riguarda il fatto se i termini per l’impugnazione di una delibera assembleare (30 giorno per le annullabili), dalla cui scadenza deriva l’impossibilità di proporre impugnazione, siano considerati rispettati al momento del deposito della domanda di mediazione presso l’organismo prescelto o se, invece, il conteggio si fermi soltanto al momento della ricezione della comunicazione da parte del soggetto chiamato in mediazione.
Di recente, una sentenza di merito ha stabilito, in coerenza con l’assunto secondo il quale una decadenza non può determinarsi a causa dell’inerzia non dovuta all’interessato, che la tesi da prediligere sarebbe, appunto, quella secondo cui l’interruzione del termine si produce col deposito della domanda di mediazione. La successiva comunicazione alle altre parti costituisce, invece, avrebbe una mera funzione consolidatrice.