
In base ad un recente decreto legge, si prevede che l’agenzia delle Entrate possa sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni di cessione del credito in base a specifici profili di rischio che saranno individuati sulla base della tipologia dei crediti ceduti. All’esito positivo delle verifiche, o trascorsi 30 giorni, la cessione del credito diventa efficace. Con riferimento agli appena citati profili di rischio, questi si riferiscono, in particolare, alla coerenza e alla regolarità dei dati contenuti nelle varie comunicazioni, nonché ai soggetti che intervengono nelle varie operazioni, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Oltre a questo, si è prevista anche l’estensione dell’obbligo del visto di conformità, anche con cessione del credito o sconto in fattura, ai bonus diversi dal 110%, mentre per quest’ultimo è stato previsto l’obbligo del visto anche in caso di utilizzo diretto da parte del beneficiario. Quanto appena detto, però, non vale (quindi il visto non è necessario) nel caso in cui sia il contribuente a presentare direttamente la dichiarazione.