
La Cassazione ha recentemente ricordato che le limitazioni all’uso delle parti di proprietà di ciascun condomino devono contenute in un regolamento contrattuale e sono efficaci solo se approvate all’unanimità. Il regolamento, per potersi definire contrattuale, deve essere predisposto dall’originario proprietario dell’edificio condominiale e deve essere allegato ad ogni singolo contratto di acquisto delle unità immobiliari; oppure deve essere stato adottato con deliberazione unanime e solo con essa può essere modificato.