
In tema di modificabilità delle tabelle millesimali, la Cassazione ci ricorda innanzitutto che l’atto di approvazione, al pari di quello che le rivede, non deve essere approvato con il consenso unanime dei condòmini ma è sufficiente la maggioranza qualificata. La redazione di nuove tabelle, poi, fissando i criteri cui devono uniformarsi le decisioni sul riparto delle spese necessarie ad amministrare la cosa comune, è atto di ordinaria amministrazione.
Per quanto concerne, invece, la revisione delle tabelle millesimali in sede giudiziale, questa può avvenire soltanto in due ipotesi: un mutamento delle condizioni di una parte dell’edificio tale da alterare il valore millesimale di più di un quinto di quello reale, oppure un errore nel valore proporzionale attribuito in millesimi ad una qualsiasi unità da considerarsi come tale però solo l’oggettiva divergenza tra il valore reale delle singole unità e quello proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle.