Nel caso in cui alcuni condomini non adempiano al pagamento degli oneri condominiali, quasi sempre l’amministratore conferisce il mandato ad un avvocato affinché questi proceda per vie legali al fine di recuperare quanto dovuto.
Sebbene l’azione legale sembri la soluzione più immediata, il c.c. prevede, in alternativa, che il creditore può trasferire il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Senza entrare nello specifico, basti sapere che i crediti condominiali non rientrano nelle eccezioni appena enunciate e, conseguentemente, l’amministratore può procedere alla loro cessione a terzi informando di ciò il debitore (di cui non è richiesto il consenso).
Dal momento che la cessione del credito permette al condominio di rientrare subito in possesso di una somma di denaro ma prevede la rinuncia ad una percentuale del credito totale, è richiesta una delibera assembleare autorizzatoria che dovrà essere assunta con un quorum pari alla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.