
In una recente sentenza si è stabilito che l’assemblea dei rappresentanti del supercondominio avendo, di legge, il potere di nominare l’amministratore di quest’ultimo, non potrebbe non avere anche il potere di revocarlo. Peraltro, si specifica richiamando la Cassazione, la nomina di un nuovo amministratore del condominio non richiede neppure la previa formale revoca dell’amministratore in carica, atteso che, dando luogo l’investitura a un rapporto di mandato, essa comporta automaticamente la revoca di quello precedente.