NOVITA’ COSTI PER CONSUMI

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In forza del decreto legislativo 102/2014 venne introdotta la norma UNI 10200 per la determinazione del criterio di ripartizione della spesa per il riscaldamento. Con questo provvedimento normativo la norma UNI10200 divenne obbligatoria, quindi, ufficialmente obbligatoria.

Secondo la UNI 10200, il consumo energetico andava diviso in tre componenti:

  • Consumo (variabile) volontario per riscaldare la singola unità immobiliare che corrisponde ai prelievi individuali volontari
  • consumo (fisso) per riscaldare i locali ad uso collettivo
  • consumo involontario (fisso), imputabile alla dispersione dal sistema di distribuzione per inefficienza dell’impianto, da ripartire tra tutti i condomini a prescindere dal consumo individuale

Sempre ai sensi della UNI 10200, doveva essere un tecnico a determinare annualmente la quota percentuale da attribuire ai prelievi involontari (attestante tra il 20% e 25% del calore utile totale prodotto dal generatore).

Con il d. lgs. 72/2020, in vigore da fine luglio, si è andati ad enucleare una serie di disposizioni per misurare e fatturare i consumi energetici anche nei condominii e, soprattutto, si è “mandato in pensione” la norma tecnica Uni 10200, punto di riferimento tanto importante quanto controverso (dava vita a situazioni con forti disparità di trattamento), per la ripartizione delle spese di riscaldamento.

La nuova normativa prevede che quando i condominii possiedono sistemi comuni di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per fabbisogno domestico, per la corretta suddivisione delle relative spese (inerenti sia alle aree comuni che a quelle in proprietà esclusiva) l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Gli importi rimanenti, invece, possono essere ripartiti sulla base dei millesimi (la scelta in relazione alla tabella da applicare è discrezionale), oppure dei metri quadri o cubi, oppure ancora secondo le potenze installate. L’assemblea, quindi, dovrà deliberare il passaggio al nuovo criterio di ripartizione e, in assenza di indicazioni legislative, è consigliabile che ciò avvenga con il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

In concreto, però, per passare dalla norma UNI10200 al nuovo criterio si dovrà (comunque) dare incarico ad un tecnico che dovrà in ogni caso (dovendo applicare il principio dell’effettivo consumo) calcolare con precisione l’effettivo prelievo volontario di energia termica, ossia quanti kWh vengono prelevati da ciascun corpo scaldante. Egli, molto probabilmente, continuerà a far riferimento alla norma UNI10200 (per la quale residua comunque l’applicazione volontaria), ma potrà anche discostarsene purché venga garantito il calcolo esatto dei prelievi volontari di energia termica ed i conseguenti prelievi involontari, con il suddetto limite del 50% riferito ai primi (attestando anche che nel calcolo non siano stati introdotti coefficienti correttivi che tengono in considerazione le dispersioni e non i prelievi volontari).

Infine, la nuova normativa individua nell’amministratore il soggetto responsabile della fatturazione dei consumi, con gli utenti che possono scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica. 

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