
La Cassazione ha recentemente ricordato quale sia e dove stia la differenza tra delibere radicalmente nulle e delibere meramente annullabili: in particolare si specifica che sono affette da nullità, rilevabile sempre e da chiunque, le deliberazioni dell’assemblea che, fin dall’inizio, mancano degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile (in senso materiale o in senso giuridico) e quelle che hanno un contenuto contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume.
Le deliberazioni assembleari, invece, adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale, sono semplicemente annullabili.
Soffermandosi sul secondo motivo di nullità, ossia l’impossibilità dell’oggetto, è stato chiarito che si ha nullitàove l’assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi in via definitiva i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condòmini. Nel diverso e meno grave caso in cui questi stessi criteri non vengano modificati ma soltanto disattesi in un singolo caso, la delibera sarà annullabile. La motivazione alla base di una tale distinzione risiede nel fatto che una deliberazione che si limiti a ripartire in concreto le spese condominiali in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o convenzionalmente, non ha carattere normativo, non incide cioè sui criteri generali valevoli per il futuro, e non è contraria a norme imperative. Motivo per cui si considera affetta da annullabilità.