
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono recentemente riespresse su un tema di assoluta centralità nell’ambito condominiale, ossia quello della nullità e annullabilità delle delibere (non di un tipo qualsiasi ma) di riparto delle spese condominiali. Il collegio, in generale, ha stabilito che:
- Sono affette da nullità, deducibile sempre e da chiunque vi abbia interesse, le delibere che fin dalla nascita mancano degli elementi essenziali (volontà della maggioranza, oggetto, causa e forma), quelle che hanno un oggetto (leggi “contenuto”) materialmente o giuridicamente impossibile e quelle che hanno contenuto illecito (da intendersi in senso tecnico di contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume);
- Sono, invece, annullabili tutte le delibere adottato in violazione della legge o del regolamento condominiale, al di fuori delle ipotesi sopra citate. L’azione di annullamento però può essere esercitata solo da soggetti ed entro termini ben precisi (art. 1137 c.c.).
Passando invece alla tipologia particolare di cui si tratta, ha stabilito che:
- Sono nulle quelle delibere con cui siano stabiliti o modificati i criteri generali di riparto delle spese già previsti dalla legge o dal regolamento
- A contrario, sono annullabili le delibere riguardanti la ripartizione tra i condomini e adottate in violazione (ma senza modificazione) dei criteri generali di riparto