NULLITA’ E ANNULLABILITA’ DELLE DELIBERE

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Ai sensi di legge, le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, a meno che queste non siano contrarie alla legge stessa o al regolamento di condominio.

In ipotesi di questo tipo, qualsiasi condomino, indipendentemente dalla sua presenza o meno in assemblea, può adire l’autorità giudiziaria.

Le delibere viziate sulla base di quanto appena affermato possono essere:

  • Nulle, quindi impugnabili sempre, se
    • Affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea o alla formazione dei quorum
  • Prive degli elementi essenziali
  • Aventi oggetto impossibile o illecito
  • Aventi oggetto non rientrante nelle competenze assembleari
  • Incidenti sui diritti individuali o sulle proprietà esclusive
  • Annullabili, quindi impugnabili entro 30 gg dalla conoscenza, se
    • Affette da vizi formali inerenti il procedimento di convocazione e/o di informazione
  • Viziate da eccesso di potere o incompetenza rispetto alle facoltà spettanti all’amministratore
  • Violatrici di norme inerenti particolari maggioranze in relazione all’oggetto

In conclusione, è utile precisare che il giudice chiamato ad esprimersi sulla validità di una delibera assembleare, non è legittimato ad entrare nel merito della questione, limitandosi la sua cognizione alla verifica della conformità ai criteri appena richiamati.

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