Ai sensi di legge, le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, a meno che queste non siano contrarie alla legge stessa o al regolamento di condominio.
In ipotesi di questo tipo, qualsiasi condomino, indipendentemente dalla sua presenza o meno in assemblea, può adire l’autorità giudiziaria.
Le delibere viziate sulla base di quanto appena affermato possono essere:
- Nulle, quindi impugnabili sempre, se
- Affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea o alla formazione dei quorum
- Prive degli elementi essenziali
- Aventi oggetto impossibile o illecito
- Aventi oggetto non rientrante nelle competenze assembleari
- Incidenti sui diritti individuali o sulle proprietà esclusive
- Annullabili, quindi impugnabili entro 30 gg dalla conoscenza, se
- Affette da vizi formali inerenti il procedimento di convocazione e/o di informazione
- Viziate da eccesso di potere o incompetenza rispetto alle facoltà spettanti all’amministratore
- Violatrici di norme inerenti particolari maggioranze in relazione all’oggetto
In conclusione, è utile precisare che il giudice chiamato ad esprimersi sulla validità di una delibera assembleare, non è legittimato ad entrare nel merito della questione, limitandosi la sua cognizione alla verifica della conformità ai criteri appena richiamati.