
Nonostante le (o forse proprio causa delle) modifiche apportate al superbonus dal Dl semplificazioni, ci sono, tra gli altri, un paio di punti che rischiano di risultare critici. Il primo concerne le varianti in corso d’opera: in particolare, occorre evidenziare che queste non sono ammesse dalla CILA (ora sufficiente per poter iniziare i lavori agevolati) e che possono essere effettuate soltanto dietro presentazione di una nuova CILA avente ad oggetto la variazione stessa. Questa “sovrascrizione” della seconda CILA sulla prima potrebbe causare problemi in quei casi in cui questa sia già stata utilizzata, ad esempio, per chiedere un finanziamento in banca, oppure nella vera e propria esecuzione dei lavori data l’obbligatoria contestualità tra interventi trainati e trainanti.
Il secondo profilo critico, invece, riguarda le responsabilità dei professionisti e, in particolare, il fatto che l’amministrazione conservi il potere di valutare comunque la legittimità dell’immobile (e di poter quindi ordinare la sua messa a norma) oggetto di intervento, nonostante i lavori siano effettuabili anche in presenza di abusi parziali. Tutto ciò, in sostanza, comporta che se il beneficiario vuole evitare di rischiare di dover rimuovere le opere appena costruite col superbonus e se il tecnico vuole evitare eventuali responsabilità, la soluzione resta sostanzialmente quella praticata prima del Dl semplificazioni, ossia l’accesso agli atti, le verifiche sullo stato legittimo dell’immobile e, nell’eventualità, la sua preventiva messa a norma.