In materia di obbligazioni condominiali, con la riforma dell’art. art. 63 disp. att. c.c., il legislatore ha introdotto una disposizione per la quale i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo aver escusso gli altri condomini.
Le Sezioni Unite della Cassazione, dal canto loro, hanno avvalorato questa disposizione, enunciando che il principio di solidarietà delle obbligazioni secondo cui il creditore può rifarsi per l’intera somma su tutti i condomini indistintamente) trova applicazione solo nelle ipotesi obbligazioni per loro natura indivisibili e hanno aggiunto che se la prestazione è divisibile, la solidarietà deve essere prescritta, vigendo altrimenti il regime della parziarietà (secondo il quale il creditore può chiedere ad ogni debitore soltanto quanto da quest’ultimo dovuto).
In termini pratici, quindi, le obbligazioni dei singoli condomini verso i terzi, sorte da un rapporto contrattuale legittimamente instaurato dall’amministratore, sono sostanzialmente obbligazioni pecuniarie (che riguardano somme di denaro) e, come tali, normalmente divisibili tra i condomini debitori in ragione delle rispettive somme millesimali; pertanto rientrano a pieno titolo sotto il regime della parziarietà.