
Vista la recente riforma in materia di superbonus, l’ABi si è espressa, con una circolare, in riferimento agli ambiti di competenza degli istituti di credito ad essa associati, su un paio di questioni concernenti la cessione del credito:
- Innanzitutto ha evidenziato che lo stato legittimo dell’immobile o di una singola unità, è quello stabilito dal titolo abilitativo alla costruzione o da quello che ha consentito l’ultimo intervento effettuato sull’immobile o sull’unità. Inoltre, per quanto concerne gli immobili costruiti in assenza di titolo abilitativo, in quanto non obbligatorio per legge, lo stato legittimo è certificato dai dati catastali di primo impianto (o da altri documenti probanti di cui sia dimostrata la provenienza) e, anche qui, dal titolo abilitativo che ha autorizzato l’ultimo intervento effettuato.
In sintesi, quindi, con questa modifica normativa, si estende la semplificazione a tutti gli interventi e si limitano i contenuti dell’asseverazione alla sola conformità rispetto allo stato legittimo dell’immobile o unità immobiliare.
- In secondo luogo, l’ABI ricorda come la stessa AdE non ha mancato di affermare che il tecnico abilitato può anche asseverare la regolarità urbanistica delle sole parti comuni, senza andare quindi a valutare in alcun modo lo stato delle parti esclusive.
Conseguentemente a quanto appena descritto, per ottenere la cessione del credito da parte delle banche, sarà sufficiente l’asseverazione che certifichi la regolarità urbanistica delle parti comuni di un edificio condominiale e non anche quella inerente le parti esclusive.