
Secondo quanto stabilito dal codice civile, un comproprietario può partecipare ad un’assemblea di condominio rappresentando tutti gli altri, senza necessità di apposita delega degli altri comproprietari assenti. Non si esclude comunque, ad onor del vero, che un regolamento di condominio di natura contrattuale, accettato quindi all’unanimità, possa prevedere un obbligo di delega scritta a carico del comproprietario che si presenta all’assemblea di condominio.
Nel caso in cui, però, tra i comproprietari non vi sia un accordo su chi sia il soggetto incaricato di fare ciò, i comproprietari tra sé dovranno ricorrere alla nomina a maggioranza del valore delle rispettive quote. Nel caso in cui, ancora, non si dovesse giungere ad un accordo, la designazione potrà ricadere anche su un soggetto terzo, nel qual caso però, questo dovrà essere munito di una delega scritta da presentare all’assemblea di condominio, al pari di ogni altro rappresentante.