Portiere in Condominio

0

Quella del portiere è una figura che sta ormai scomparendo dai nostri condomini soprattutto a causa degli alti costi che il servizio richiede.

Le spese per il servizio di portineria vanno ripartite tra tutti i condomini, e quindi vi partecipano anche i proprietari di unità immobiliari che hanno diretto accesso alla strada.

Le spese comprendono, oltre alla retribuzione e a i contributi previdenziali, l’occorrente per le pulizie, nonché il costo della luce e del riscaldamento del locale di portineria. Nel caso in cui il portiere abbia un alloggio nell’immobile, alle spese predette si aggiungeranno anche quelle di acqua e riscaldamento dell’appartamento.

 

Prima dell’assunzione di un portiere può essere previsto un periodo di prova, che deve risultare da atto scritto, senza il quale l’assunzione è da considerarsi a tempo indeterminato. La prova dura di solito due mesi, all’interno dei quali ciascuna parte può risolvere il contratto.

 

L’assunzione risulta da atto scritto e deve allinearsi agli standard stabiliti dal contratto nazionale più utilizzato, quello tra Confedilizia e Cgil, Cisl e Uil.

Per calcolare correttamente il salario e i contributi da versare al portinaio, può capitare che l’amministratore si avvalga di un consulente del lavoro, pagato a spese del condominio.

La riforma del Jobs Act ha abrogato la figura del lavoro ripartito la cui disciplina quindi dal 2015 non è più applicabile.

Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere previsto per il portiere nei casi individuati dal d.lgs 81/2015, tra i quali rientrano la sostituzione di lavoratori assenti, ad esempio, per ferie, permessi, aspettativa, maternità.

Nelle giornate lavorative per i casi di emergenza il portiere ha l’obbligo di essere reperibile ed assicurare un pronto intervento con la massima tempestività. L’orario di reperibilità è comunicato dal datore di lavoro e deve rientrare nel tetto massimo delle 12 ore settimanali, escludendo il giorno di riposo settimanale, le ferie e le festività.

 

Ove si decida di procedere all’abolizione del servizio di portierato, se è presente un regolamento condominiale, la delibera per l’abolizione si approva con la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio, altrimenti si delibera con le ordinarie maggioranze previste per la validità delle assemblee in prima e seconda convocazione (poiché non si tratta di una innovazione).

 

Qualora si voglia dare all’alloggio del portinaio una nuova destinazione, si suggerisce di adottare due distinte delibere, una riguardo l’abrogazione del servizio, l’altra in ordine alla nuova destinazione da dare ai locali. Oggi esiste una norma specifica per la modificazione delle destinazioni d’uso delle parti comuni che è l’art. 1117ter che l’assemblea deve deliberare “con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio”. Sempre il 1117ter chiarisce però che la modificazione non deve recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato e non deve alterare il decoro architettonico.

La vendita di un bene comune (come in questo caso i locali destinati a portineria o l’alloggio del portiere) ad un condomino o ad un terzo può essere consentita solo con un voto all’unanimità dell’assemblea, ai sensi dell’art 1117 c.c.

Per la locazione degli stessi locali sopramenzionati si ricorrerà ad una delibera assembleare da approvare a maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i due terzi del valore dell’edificio, a norma dell’art 1136 comma 5.

 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui