
In merito alle possibilità di scioglimento di un condominio, il codice civile è chiaro: qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi possa dividersi in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte potranno costituirsi in condominio separato. In merito, inoltre, la Cassazione ha precisato che più che alla gestione, la norma fa riferimento a costruzioni che, per potersi scindere in più condomini, devono essere suscettibili di divisione in parti distinte aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente quindi dall’aspetto meramente amministrativo.