
Quello della prevenzione incendi rientra tra i doveri che l’amministratore si assume al momento della conclusione del contratto di mandato che, a sua volta, coincide con la nomina. Egli, infatti, più in generale, deve intervenire direttamente e senza ritardo per garantire l’integrità, la sicurezza e la salubrità degli impianti e dei beni comuni. L’amministratore, quindi in casi di urgenza quali l’adeguamento degli impianti alle più recenti norme antincendio (che egli non può non conoscere), può (anche se il punto non trova un consenso unanime) disporre autonomamente interventi di manutenzione straordinaria.
Corollario di quanto appena affermato è il fatto che, in caso di danni a condomini e/o a terzi, sia il condominio che l’amministratore, personalmente, potranno essere chiamati a risarcire i danni (contrattuali ed extracontrattuali). Inoltre, se la responsabilità dell’amministratore ha costituito condizione necessaria ed essenziale nella verificazione dell’evento, egli potrà essere chiamato a rispondere di ciò anche in sede penale.
Passando adesso alle più recenti norme antincendio, si segnala che dal 2019 sono state introdotte alcune importanti novità tra cui, soprattutto, la gestione della sicurezza antincendio (concetto comprendente l’insieme delle misure finalizzate all’attività antincendio la cui adozione spetta ad una struttura organizzativa creata ad hoc) e la nuova figura del responsabile dell’attività, automaticamente identificato nella figura dell’amministratore.
Per quanto concerne, invece, le messe a norma, se ne segnalano in particolare tre: la prima, quella dell’organizzazione della GSA per condomini di altezza inferiore a 12 metri, è stata prorogata, causa Covid, al 30 giugno 2022, mentre la seconda, ossia l’attestazione di rinnovo della conformità antincendio per gli edifici con Certificato di Prevenzione Incenti una tantum (rilasciato dopo il 1 gennaio 2000) è stata prorogata al 1 aprile 2022. Con quest’ultima, in particolare, si attesta che non ci sono variazioni nelle condizioni di sicurezza. Se, quindi, dovessero essere apportate modifiche rilevanti (tra cui, visto il tema superbonus 110%, rientra, ad esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico), sarà necessaria una Scia antincendio.