A partire dal 6 Maggio 2019, tutti gli edifici di civile abitazione esistenti, dovranno allinearsi alle diposizioni riportate nel decreto di aggiornamento della normativa antincendio secondo determinate tempistiche:
- 2 anni per l’adeguamento alle disposizioni sull’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (per altezze antincendio superiori a 54 m) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (per altezze antincendio maggiori di 80 m)
- 1 anno per l’adeguamento alle restanti disposizioni
Al termine dei lavori di adeguamento, dovrà pervenire al Comando dei VV F una comunicazione di avvenuto adempimento all’atto di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
In dettaglio, il decreto di aggiornamento, prevede ora 4 livelli di prestazione antincendio, sulla base dell’altezza antincendio dell’edificio, da intendersi come l’altezza misurata dal livello inferiore all’apertura più alta dell’ultimo piano agibile, esclusi i vani tecnici al livello del piano esterno più basso.
I livelli sono:
- L.P. 0 à edifici di altezza antincendio da 12 a 24 m
- L.P. 1 à edifici di altezza antincendio da 25 a 54 m
- L.P. 2 à edifici di altezza antincendio da 55 a 80 m
- L.P. 3 à edifici di altezza antincendio superiore a 80 m
Per tutte queste 4 categorie, il decreto indica dettagliatamente i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti; solo per la categoria L.P. 0 sono indicate anche le misure da attuare in caso d’incendio, mentre per le altre 3 sono specificate le misure antincendio preventive e la pianificazione dell’emergenza.
Nei contesti condominiali, la responsabilità di tutto ciò risiede, principalmente, in capo all’amministratore il quale ha, in generale, un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni e, in particolare:
- Deve presentare, nei casi previsti, la SCIA, eventualmente richiedere il certificato di prevenzione incendi e/o provvedere al suo rinnovo
- Deve mantenere in efficienza l’attività, i sistemi, gli impianti, i dispositivi e le attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza
- Deve effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione, in accordo con la regolamentazione vigente e a quanto indicati nelle pertinenti norme tecniche
- Deve mantenere aggiornato e rendere disponibile un registro dei controlli
Da quanto appena detto, infine, se ne ricava che l’amministratore, in quanto garante del fabbricato condominiale, può incorrere in profili di responsabilità civile, penale e amministrativa.
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