Con particolare riferimento al rapporto tra prima e seconda convocazione assembleare, la Corte di Cassazione ha stabilito che la seconda convocazione è condizionata dall’inutile e negativo esperimento della prima; la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rede dall’amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, che erano assenti alla prima convocazione o che, anche se presenti, non hanno potuto contestare tali informazioni. Pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell’assemblea, l’omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell’assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l’assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida.
Un ulteriore punto su cui la Cassazione si è espressa con riferimento ai vizi dell’assemblea riguarda la mancata indicazione nel verbale del voto espresso da ciascun condomino e, precisamente, è stato stabilito che: non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga l’elenco dei condomini presenti (fisicamente o per delega) con i relativi millesimi e, nel contempo, rechi l’indicazione nominativa dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali in quanto tali indicazioni consentono di stabilire con sicurezza quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole nonché il raggiungimento o meno del quorum previsto.
Ancora, per quanto concerne la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea, queste non sono prescritte da alcuna norma a pena di nullità, essendo sufficiente, per la validità delle deliberazioni, la maggioranza richiesta dalla legge; pertanto, la mancata nomina o la sua eventuale irregolarità non comportano l’invalidità delle delibere.
Conviene ricordare, infine, che ai fini dell’impugnazione di una delibera assembleare, occorre che vi sia un interesse sotteso e che tale interesse sia fondato su un apprezzabile pregiudizio personale, concreto ed attuale derivante dalla delibera da impugnare.