Riguardo alla materia della privacy è opportuno ricordare in primo luogo come sia stato di recente introdotto il regolamento europeo in materia 2016/679 che detta la disciplina generale sui dati personali.
Più in particolare, per il condominio è stabilito che:
-l’assemblea,l’amministratore, il portiere possono trattare le informazioni personali pertinenti dei partecipanti o di terzi e soltanto nel rigoroso rispetto delle finalità. Sono perciò trattabili i dati anagrafici indirizzi,le quote millesimali e i dati accessori per calcolarle, i dati necessari per il calcolo di specifici oneri, non invece dati non correlati alle attività comuni.
-nei condomini ciascun partecipante alle spese può conoscere le spese altrui e può anche conoscere gli inadempimenti altrui sia al momento del rendiconto annuale sia previa richiesta all’amministratore
– il trattamento di dati personali è vietato se non c’è il consenso dell’interessato, salvo i casi previsti dalla legge o da obblighi contrattuali. Per quanto riguarda l’utilizzo dei dati sensibili occorre che questo sia davvero indispensabile, altrimenti è da considerarsi illecito.
-i numeri di telefono e l’indirizzo e-mail dei condomini possono essere utilizzati dall’amministratore o dal portiere solo se già indicati in elenchi pubblici oppure se consentito dall’interessato.
-tecnici e consulenti non possono partecipare all’assemblea se non per gli argomenti dell’ordine del giorno che li riguardino.
-i dati della gestione del condominio possono sempre essere conosciuti dall’amministratore (o dal rappresentante dei condomini) e a questi chiesti da qualunque condomino.
Per il Garante della privacy dunque, il condominio è un luogo di stretta convivenza tra persone dove è essenziale l’equilibrio tra la trasparenza della amministrazione della cosa comune e il diritto di riservatezza di ognuno. Questo vale soprattutto per l’amministratore, specie nel caso in cui sia stato formalmente designato “responsabile del trattamento” dall’assemblea dei condomini.
Le generalità, il domicilio e i recapiti dell’amministratore devono essere affissi all’ingresso del condominio o nei luoghi di maggior transito.
Infine nelle bacheche condominiali, è vietato esporre avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento in quanto spazi condominiali accessibili a terzi.