
In una recente sentenza di merito, si è constato come la proprietà del sottotetto possa essere dedotta in due modi: se il rogito notarile nulla dice in merito e, la titolarità del sottotetto dipende dal vincolo pertinenziale di fatto: quindi, detto più semplicemente, a ciascuna unità immobiliare è “annessa” la parte del sottotetto che rientra nella sua proiezione verticale superiore; in alternativa, se il rogito attribuisce la proprietà del sottotetto ad un soggetto, sarà quest’atto a far fede, indipendentemente dalle proiezioni verticali anzidette.