
La Cassazione, in modo quasi dirompente, ha recentemente stabilito che la presunzione di condominialità(ossia il fatto che un bene sia comune a meno che non si dimostri il contrario) di cui all’art. 1117 c.c., scatta in presenza della mera suscettibilità del benead essere destinato ad uso collettivo, indipendentemente dalla sua effettiva destinazione. Anche in assenza di un uso comune effettivo, dunque, la semplice possibilità che un determinato bene possa asservire ad un uso comune, è idonea a far scattare la presunzione, con la conseguenza che chiunque non sia d’accordo, dovrà fornire prove (appunto, contrarie) a sostegno della propria tesi. A tal proposito, la Cassazione ha sancito che non basta che la proprietà individuale risulti dal titolo di acquisto della parte opponente, ossia appunto di colui che sostiene la non condominialità del bene, ma occorre che essa risulti anche dagli atti di acquisto degli altri condòmini o dal regolamento condominiale cheessi abbiano espressamente accettato in occasione del loro acquisto.