
Ai sensi del c.c., i rapporti tra nudo proprietario ed usufruttario in condominio sono così regolati: al primo spettano le spese inerenti alla manutenzione straordinaria, mentre al secondo spettano le spese inerenti quella ordinaria. Il condominio, però, in qualità di soggetto terzo, può richiedere ad entrambi, in solido, tutte le spese, indipendentemente dalla natura dell’intervento che le ha originate.
Una recente sentenza ha affrontato il caso di un’azione di regresso mossa da un nudo proprietario nei confronti del figlio degli usufruttuari (deceduti) per debiti condominiali anticipati ma non spettanti e, dopo aver ricordato che l’erede in possesso dei beni oggetto di successione che non redige inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione e non rinuncia all’eredità entro 40 giorni dalla redazione dell’inventario, diventa automaticamente un avente causa, con la conseguenza che dovrà rimborsare al nudo proprietario le spese da lui anticipate al condominio.