
Successivamente alla riforma del 2012, un regolamento condominiale non contrattuale, approvato a maggioranza, non può più vietare di detenere animali in condominio, né tantomeno nella propria abitazione. Questo divieto può essere contenuto solamente in un regolamento contrattuale approvato all’unanimità o predisposto dal costruttore degli edifici in quanto solo questo atto può apportare modifiche ai diritti di ognuno sulle parti di proprietà comune ed esclusiva.
L’unica facoltà ancora spettante all’assemblea è quella concernente la disciplina dell’uso degli spazi o dei servizi comuni da parte dei proprietari di animali, nonché il comportamento che questi ultimi devono tenere all’interno del complesso condominiale.