Una vicenda che interessa molti condomini che posseggono un’area interna come un cortile raggiungibile con autovettura o motociclette oppure una zona di accesso alle autorimesse, è quella relativa all’uso improprio di tali spazi da parte di alcuni condomini ed in particolare il parcheggio selvaggio fuori dagli spazi consentiti se non addirittura in modo da impedire la manovra agli altri.
La Corte di Cassazione con la sentenza n.820 del 16/01/2014 ha stabilito che è nulla l’eventuale clausola del regolamento condominiale che preveda, per le infrazioni dei condomini sanzioni diverse da quella pecuniaria.
In altri termini il regolamento condominiale non può contenere una disposizione che autorizza il condominio – nella persona ad esempio dell’amministratore – a procedere affinché venga rimosso l’intralcio anche a mezzo di carro attrezzi.
Tale convincimento della Suprema Corte trae origine dai principi generali dell’ordinamento che non consentono al soggetto privato un diritto di autotutela se non in casi specifici.
Il condominio potrà, anche alla luce della recente riforma delle norme inserite nel codice civile relativamente al condominio negli edifici – art. 70 delle disposizioni di attuazione – prevedere nel regolamento una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di €. 200,00 aumentabili fino ad €.800,00 in caso di recidiva, a carico del condomino o dei condomini che non rispettano le norme regolamentari.
L’assemblea dovrà deliberare la sanzione e l’amministratore provvedere a renderla efficace nell’ambito della gestione patrimoniale del condominio ovvero, secondo il dettato normativo ad inserirla nel fondo per le spese ordinarie del condominio.
Da segnalare infine che anche in sede penale vi possono essere delle imputazioni a carico del o degli inosservanti il regolamento di condominio in quanto la stessa Corte ha stabilito che impedire ad una auto di entrare o uscire da un garage integra il reato di violenza privata (Cassazione Civile sentenza n.28487/2013).
Avv. Gabriele Lenzi