Regolamento condominiale e i suoi divieti

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Il regolamento condominiale può essere frutto di due diverse espressioni di volontà: una di queste promana dall’assemblea condominiale alla quale è affidato il compito di approvare il suddetto regolamento. L’altra, invece, promana dalla (sola) volontà del costruttore dell’immobile o del proprietario originario di questo.

Questa seconda ipotesi offre ampi spazi di discrezionalità nella redazione del regolamento e, in particolare, nella statuizione di determinati divieti che vanno a gravare sui beni in proprietà esclusiva.

Uno di questi riguarda la immodificabilità della destinazione d’uso degli immobili in proprietà esclusiva o, più in generale, una limitazione del diritto d’uso degli stessi.

L’importante è che i vincoli risultino in modo chiaro e non equivoco sia nel regolamento che nei singoli atti d’acquisto.

Il divieto di adibire l’unità immobiliare ad usi diversi da quello abitativo, peraltro, non può ritenersi decisivo ai fini dell’emissione di un provvedimento urgente di interruzione dell’attività contestata ma occorre provare che dall’inosservanza del regolamento condominiale consegua un pericolo imminente per la comunità condominiale.

Infine, in materia di interpretazione delle clausole di regolamenti di condominio che pongono limitazioni ai diritti e alle facoltà spettanti ai singoli condomini sulle parti di edificio di loro esclusiva proprietà si sostiene che dette clausole possano essere interpretate storicamente, tenendo conto di quelle situazioni che, pur non essendo disciplinate, né diffuse al tempo della redazione del documento, devono tuttavia esservi ricomprese in quanto tendenti al medesimo scopo.

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