
La Cassazione ha recentemente precisato che, in tema di obbligazioni solidali verso terzi, l’acquirente di un immobile in condominio non è obbligato in via diretta verso il terzo in quanto la solidarietà si genera sì con l’acquisizione dello status di condomino ma solo confronti degli altri condòmini e del condominio, non anche verso i terzi. Di conseguenza, dei debiti condominiali verso terzi rispondono solo i condòmini che siano tali nel momento in cui il rapporto obbligatorio è nato