
Una recente ordinanza della Cassazione, riguardante la responsabilità e il conseguente obbligo di risarcimento danni derivante da incidenti avvenuti nella piscina condominiale, ha stabilito che questa sussiste, di regola, in capo al condominio, quale custode delle parti comuni ed in capo alla società appaltatrice nel caso in cui a questa sia affidata la manutenzione e la cura del bene in questione. Eccezione a ciò è l’ipotesi nella quale il condominio riesca a dimostrare, andando quindi esente da responsabilità, che l’appaltatore era l’affidatario esclusivo della custodia del bene. Si noti, infine, come questa statuizione è, qui, relegata al solo caso della piscina ma niente potrebbe vietare alla Corte di estenderla ad altre ipotesi affini