
In una recente sentenza di merito riguardante lo stillicidio di acqua, si è stabilito che il condominio può essere ritenuto, in quanto custode e responsabile delle parti comuni, corresponsabile rispetto al singolo proprietario, nel caso in cui il danneggiamento alle parti comuni non sia stato dato soltanto dall’opera incessante dell’acqua ma anche da un precedente stato di degrado di cui, appunto, avrebbe dovuto farsi carico il condominio.