
Data la situazione Covid, si è data la possibilità di riaprire gli impianti come le piscine, sia all’aperto che al chiuso, col rispetto di determinate condizioni, quali la predisposizione di adeguata segnaletica per la sensibilizzazione dell’utenza, la garanzia del distanziamento, la predisposizione di dispenser per disinfettante e il monitoraggio dell’acqua almeno una volta al mese. Nei contesti condominiali, chiaramente, quanto appena detto spetta tutto all’amministratore, in qualità di custode dell’impianto. Questo dovere di custodia, però, oltre a esporre l’amministratore nei confronti dell’assemblea (che solitamente prende le decisioni in merito alla fruibilità della piscina), lo espone anche a rischi ben più gravi dal momento che (secondo una recente sentenza della Cassazione) egli è cocustode e quindi corresponsabile, insieme al condominio e all’appaltatore, in caso di danni a persone occorsi in seguito a falle nel servizio di gestione e sorveglianza dell’impianto. L’unica scappatoia possibile in queste ipotesi è quella di attribuire, tramite delibera assembleare, la responsabilità esclusiva della custodia dell’impianto alla ditta appaltatrice.