
Scale e pianerottoli rientrano tra i beni comuni anche se realizzati da uno solo degli originari comproprietari e pure se posti fra l’ultimo piano e le soffitte sottotetto appartenenti ad un unico proprietario. Questo perché le scale, in particolare, sono struttura essenziale del fabbricatoe mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura. Questi elementi, chiaramente, si conservano anche per i proprietari di negozi con accesso strada i quali, salvo titolo contrario, ne fruiscono almeno per quanto riguarda la conservazione e la manutenzione della copertura dell’edificio.