RIFORMA BARRIERE ARCHITETTONICHE

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Fino all’entrata in vigore della l. 120/2020, era sufficiente la maggioranza dei condomini che rappresentassero almeno 1/3 del valore dell’edificio (a differenza di tutte le altre innovazioni, con quota fissata a 2/3) al fine di deliberare interventi di rimozione di barriere architettoniche che permettessero ai portatori di handicap un facile accesso alle strutture condominiali.

Tuttavia, con la riforma, si è andati ad incidere (in peius) proprio su questo quorum semplificato, stabilendo che, in futuro, sarà necessaria la maggioranza dei condomini che rappresenti almeno 1/2 del valore dell’edificio.

Con la stessa norma, però, si è precisato anche che gli interventi di rimozione di barriere architettoniche deliberati non potranno essere considerati alla stregua di innovazioni voluttuarie, con tutto quello che ne consegue in tema di partecipazione alle spese.

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