
Con l’approvazione della riforma Cartabia, cambiano anche le regole per i condomini, con l’amministratore di condominio che assume il nuovo potere di decidere, agire e partecipare alla mediazione senza chiedere alcuna autorizzazione all’assemblea condominiale.
Non è, dunque, più obbligatoria alcuna autorizzazione preventiva dell’assemblea condominiale per la mediazione civile, come invece accadeva prima dell’approvazione della riforma. La delibera da parte dell’assemblea è necessaria solo successivamente.
La precedente norma prevedeva, infatti, che l’assemblea di condominio deliberasse sul verbale con l’accordo di mediazione o sulla proposta conciliativa avanzata dal mediatore durante la procedura entro il termine indicato in uno degli atti.
Se la delibera non arrivava entro il termine stabilito, la conciliazione era intendersi conclusa. La nuova riforma Cartabia modifica, dunque, la normativa e riconosce maggiori poteri all’amministratore di condominio che può ora agire in termini di mediazione senza previo consenso assembleare.
Avv. Tommaso Tossani