
Già in due casi, l’AdE a livello regionale ha stabilito che il concetto di intervento condominiale, quantomeno a livello fiscale, abbia un’accezione più ampia di quella attribuita a livello giuridico. Se poi, in questo contesto, inseriamo anche la variabile superbonus, ciò che avremo sarà una (ulteriore) distinzione tra interventi agevolabili condominiali dal punto di vista fiscale e giuridico e interventi agevolabili condominiali solo dal punto di vista fiscale. In questa seconda categoria rientrano gli interventi di isolamento della soletta dei garage. La ripartizione delle spese, quindi, non potendosi basare sulle tabelle millesimali (in quanto giuridicamente l’intervento non è qualificabile come condominiale), dovrà basarsi su una nuova e diversa contabilità estrapolata dal relativo responsabile in cantiere, il quale dovrà fornirla all’amministratore che, a sua volta, imputerà la spesa a ciascun condomino.
Se, fin qui, la situazione può sembrare tendenzialmente invariata dal punto di vista pratico, si ricordi che l’ENEA non prevede una tale distinzione: la spesa è riportata sempre come valore totale, e per ogni condomino sono riportati i valori millesimali di proprietà per l’involucro e per l’impianto. Da ciò, però, non si può risalire alla corretta ripartizione delle spese che, quindi, spetterà all’amministratore, su base legislativa e regolamentare.