
La Cassazione ha recentemente chiarito un principio in relazione alla titolarità degli oneri per il mantenimento delle piante in condominio, specificando che, proprio come accade per i frontalini dei balconi, purché le piante possano trovarsi all’interno di un giardino privato e, quindi, siano di proprietà del proprietario del giardino, laddove queste contribuiscano a migliorare il decoro architettonico dell’intero stabile condominiale, tutte le spese ad esse relative devono essere ripartire tra i condomini, in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà.
In sostanza, quindi, la compartecipazione agli oneri condominiali non è sempre e necessariamente correlata allacomproprietà dei beni ma può essere legata, secondo una concezione utilitaristica, anche, appunto, all’utilità che questi apportano all’intero condominio, indipendentemente dal loro regime di proprietà.