
Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, il diritto di proprietàsu beni destinati a servire soltanto una parte della compagine condominiale, appartiene solo ai condòmini delle unità con le quali gli stessi siano in rapporto di pertinenza in quanto mancherebbero, per gli altri condomini, gli oggettivi caratteri materiali e funzionali per attribuire loro la comproprietà. Tale affermazione, oltre ad implicare che la composizione dell’assemblea e delle maggioranze si modifica in base alla titolarità delle parti comuni, facendo venire meno il diritto di partecipare all’assemblea, relativamente alle cose, agli impianti, ai servizi da parte dei condòmini che non ne abbiano la comproprietà, comporta anche che le spese per quei beni, a meno che non vi sia un diverso accordo adottato all’unanimità dalle parti, vanno ripartite in proporzione all’uso che ogni condomino può farne.